Art. 4.

      1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che hanno compiuto il ciclo quadriennale degli studi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire, su domanda, la laurea in scienze militari, secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, e della giustizia, sentito il Consiglio universitario nazionale.